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LIBERTA' DI
OPINIONE
E
DECISIONE-QUADRO 2008/913/GAI
di Francesco Mario
Agnoli, magistrato, giovedì 1 gennaio 2009
L'Appello di Blois
Facendo seguito ad un appello del 2006,
sottoscritto da un migliaio di storici di tutta Europa e a un libro
(dello stesso anno) di René Rémond, Quand l'Etat se méle de
l'histoire, a fine ottobre 2008 l'associazione Liberté pour
l'Histoire e lo storico Pierre Nora de l'Academie française hanno
lanciato un nuovo appello, detto “di Blois” per porre freno alla
tendenza di un crescente numero di Paesi europei a creare delle “verità
di Stato”, punendo con rilevanti sanzioni penali chi non vi si adegua e
le mette in dubbio. Vi si legge fra l'altro “L'Histoire ne doit pas
être l'esclave de l'actualité ni s'écrire sous la dictée de mémoires
concurrentes. Dans un Etat libre, il n'appartient à aucune autorité
politique de définir la vérité historique et de restreindre la liberté
de l'historien sous la menace de sanctions pénales (...). Aux
responsables politiques, nous demandons de prendre conscience que, s'il
leur appartient d'entretenir la mémoire collective, ils ne doivent pas
instituer, par la loi et pour le passé, des vérités d'Etat dont
l'application judiciaire peut entraîner des conséquences graves pour le
métier d'historien et la liberté intellectuelle en général. En
démocratie, la liberté pour l'Histoire est la liberté de tous”.
Iniziativa partita dalla Francia, sia per
lo spirito di libertà che da sempre contraddistingue gli intellettuali
francesi (non altrettanto la sua classe politica), sia perché la
situazione è particolarmente grave in quel paese, che, dopo avere
previsto, con la legge Gayssot (13 luglio 1990), severe punizioni
carcerarie per chiunque metta in dubbio il genocidio ebraico, ha fatto
altrettanto con quello armeno (viceversa in Turchia è reato parlare di
genocidio) e per la definizione della schiavitù quale “crimine contro
l'umanità”. Adesso tuttavia la minaccia incombe su tutti i paesi
europei, inclusi quelli, come l'Inghilterra e (in parte) l'Italia, che
fino ad oggi hanno continuato a credere che uno dei primi diritti umani
nonché inalienabile fondamento della democrazia sia la libertà di
pensiero e di espressione. Difatti a nemmeno un mese di distanza
dall'Appello di Blois il Consiglio d'Europa, con la sensibilità che lo
distingue per le esigenze e le richieste provenienti dalla società
civile, si è affrettato a trarre dal cassetto, dove giaceva da tempo
grazie ai dubbi di qualche governo, una decisione-quadro, la
2008/913/GAI del 28 novembre 2008, che, sotto pretesto della lotta al
razzismo e alla xenofobia, sembra mirare ad estendere la situazione
francese a tutti gli Stati membri dell'Ue.
Istigazione all'odio e genocidio
Naturalmente esiste la possibilità che il
sospetto sia frutto di eccessiva sensibilità per la tutela del diritto
alla libertà di opinione, che negli ultimi anni appare sempre meno
gradito a governi che pure si definiscono democratici, e che invece a
muovere il Consiglio sia unicamente l'intento di contrastare la violenza
razzista e l'odio xenofobo, il che però non esclude che, al di là delle
buone intenzioni (notoriamente numerose sulla strada dell'inferno), lo
strumento scelto risulti non adeguato allo scopo perseguito e viceversa
rischioso per beni irrinunciabili. Pericolo tanto più consistente se si
considera che alcuni dei paesi destinatari (Francia in testa, ma non
solo) hanno già leggi che stabiliscono verità di Stato e puniscono chi
vi attenti. Ora, se esiste qualcosa di certo e indiscutibile è
l'incompatibilità di qualunque verità di Stato, soprattutto se affidata
alla protezione giudiziaria, con la libertà di opinione. Dal momento che
sono in gioco valori fondamentali e che le decisioni-quadro, pur
vincolanti quanto al risultato da ottenere, non hanno efficacia diretta
e fanno salva la competenza degli Stati membri quanto alla forma e ai
mezzi (art. 34 lettera b) del Trattato sull'Unione europea), è
indispensabile accertare se la decisione-quadro 2008/913 comporti rischi
per questa fondamentale libertà democratica in modo che il suo
recepimento nelle leggi dei singoli Stati avvenga in termini idonei non
a concretizzarli, ma ad esorcizzarli.
Non resta, quindi, che passare all'esame
dei punti più qualificanti, iniziando dall'art. 1 e dalla constatazione
che le fattispecie di cui alle lettere a) e b) non meritano censure. Uno
Stato che aspiri a qualificarsi “civile” non può, difatti, consentire
“a) l’istigazione pubblica alla violenza o all’odio nei confronti di un
gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla
razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale
o etnica; b) la perpetrazione di uno degli atti di cui alla lettera a)
mediante la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini
o altro materiale”.
I problemi cominciano con la lettera c),
che indica come meritevoli di sanzione penale “l’apologia, la
negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei
crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli
articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale,
dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale
gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione,
all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica, quando i comportamenti
siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all’odio
nei confronti di tale gruppo o di un suo membro”. Se, difatti, può
ritenersi che nell'apologia di crimini sia in qualche misura implicito
l'invito a ripeterli, nessuna conseguenza del genere può essere
logicamente fatta discendere dalla loro “negazione o minimizzazione”
(grossolana o no che sia). Negare, ad esempio, la gassificazione degli
ebrei nei lager di Auschwitz e Treblinka non significa in alcun modo
istigare alla violenza e all'odio nei loro confronti. E' perfettamente
possibile rispettare ebrei ed armeni e tuttavia essere convinti che
nazisti e giovani turchi non ne abbiano programmato il genocidio o che
siano esagerate le cifre, ufficiali od ufficiose, delle vittime. Il che
del resto è riconosciuto dalla stessa decisione-quadro, che, difatti,
esige qualcosa di più, condizionando la punibilità della negazione e
della minimizzazione grossolana e della stessa apologia al fatto che
tali “comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare
alla violenza o all’odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro”.
Ma, se così è, l'intero contenuto della lettera c), ben lungi dal dare
luogo ad “una normativa chiara ed esaustiva per lottare contro il
razzismo e la xenofobia”, è privo di senso e superfluo, e, di
conseguenza, fonte di confusione, in quanto le condotte descritte, se
attuate in modo da istigare alla violenza o all'odio, rientrano a pieno
titolo fra quelle genericamente individuate alle lettere a) e b). In
altri termini, una distinzione introdotta dove non vi è ragione di
distinguere agevola interpretazioni che attribuiscano in ogni caso, in
conformità del resto alla vulgata corrente, al ”negazionismo”
natura di incitamento all'odio razziale.
Negazionismo “grossolano” e libertà di
opinione
La lunga gestazione della decisione-quadro
e i contrasti che l'hanno tenuta a lungo nel cassetto, contribuiscono ad
aggravare il timore che l'intento sia di accontentare le lobbies che da
tempo premono per estendere a tutti gli Stati dell'Unione leggi che
puniscano il puro e semplice negazionismo (in particolare del genocidio
ebraico) in quanto tale, come del resto già avviene in Francia, Belgio,
Germania, Austria, Spagna ecc., offrendo un anticipato via libera
europeo al varo di leggi che vadano in questa direzione. D'altro canto
sarebbe proprio questa la via più semplice e rapida per raggiungere uno
dei fini espressamente indicati nei considerando 3,4 e 5, cioè “una
nuova azione legislativa che soddisfi la necessità di ravvicinare
maggiormente le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri e di superare gli ostacoli che si frappongono a un’efficace
cooperazione giudiziaria, dovuti principalmente alle divergenze fra gli
ordinamenti giuridici degli Stati membri (...) per fare in modo
che gli stessi comportamenti costituiscano reati in tutti gli Stati
membri e che siano previste pene efficaci, proporzionate e dissuasive
per le persone fisiche e giuridiche che hanno commesso simili reati o ne
sono responsabili”.
L'indagine sugli intenti non sarebbe
completa se si trascurasse che il risultato pratico della
criminalizzazione del “semplice” negazionismo può essere conseguito
anche in presenza di norme che apparentemente esigano per la sua
sanzionabilità penale il concorso di ulteriori requisiti, ma che,
attraverso l'impiego di termini estranei alla puntualità del linguaggio
giuridico che proprio per la loro imprecisione lascino spazio
all'interpretazione creativa dei giudici. vengano formulate in modo da
rendere possibile in via giudiziaria il risultato non pienamente
conseguito in sede normativa. E' il caso dell'aggettivo, “grossolana”,
utilizzato per caratterizzare, ai fini della punibilità, negazione e
minimizzazione (in realtà una interpretazione letterale - anche se è
difficile intendere la ratio di una diversità di disciplina –
consentirebbe di riferire il requisito della grossolanità solo a
quest'ultima, perché per rapportarlo anche al negazionismo si sarebbe
dovuto usare il plurale e scrivere “grossolane”). Questa singolare
“grossolanità”, comunque di ardua e quindi arbitraria individuazione,
potrebbe servire in sede processuale, in particolare quando manchi
l'estremo della istigazione alla violenza o all'odio, per superare
l'ostacolo della libertà di opinione e di espressione, diritto
costituzionalmente garantito e fatto salvo, oltre che nei “considerando”
14 e 15, nell'art. 7 della decisione-quadro, di cui si riporta il testo:
“1. L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali
principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione
europea, tra cui la libertà di espressione e di associazione, non è
modificato per effetto della presente decisione quadro. 2. La presente
decisione quadro non ha l’effetto di imporre agli Stati membri di
prendere misure che siano in contrasto con i principi fondamentali
riguardanti la libertà di associazione e la libertà di espressione, in
particolare la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri
mezzi di comunicazione, quali risultano dalle tradizioni costituzionali
o dalle norme che disciplinano i diritti e le responsabilità della
stampa o di altri mezzi di comunicazione, nonché le relative garanzie
procedurali, quando tali norme riguardano la determinazione o la
limitazione della responsabilità”. Tuttavia, la conferma in via di
principio di tali fondamentali libertà, in concreto non chiude la strada
ad una giurisprudenza che rifiuti dignità di manifestazione del pensiero
a negazioni o minimizzazioni “grossolane” o che i giudici, non
necessariamente esperti di analisi storica e condizionati dalla
vulgata mass-mediale, si sentano autorizzati a ritenere tali pur se
(per limitarsi al genocidio ebraico) in realtà le tesi negazioniste dei
vari Rassinier, Barnes. Faurisson, Zundel, Irving possono essere
infondate o addirittura volutamente false, ma certo non grossolane.
I crimini dell'Asse e eccidi impuniti
Analoghe considerazioni valgono per la
previsione di cui alla lettera d: “ l’apologia, la negazione o la
minimizzazione grossolana dei crimini definiti all’articolo 6 dello
statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all’accordo di
Londra dell’8 agosto 1945, dirette pubblicamente contro un gruppo di
persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza,
al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o
etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a
istigare alla violenza o all’odio nei confronti di tale gruppo o di un
suo membro”. Le norme in questione sono quelle a suo tempo varate
dalla Potenze vincitrici “per il giudizio e la punizione dei grandi
criminali di guerra dei paesi europei dell’Asse”, cioè di “tutti
coloro che, agendo per conto dei Paesi Europei dell’Asse, avranno
commesso sia individualmente, sia quali membri di una organizzazione,
uno dei delitti” indicati nell'art. 6 e precisamente: ” a)
Crimini contro la pace: vale a dire la progettazione, la preparazione,
lo scatenamento e la continuazione di una guerra d’aggressione, o d’una
guerra in violazione di trattati, assicurazioni o accordi
internazionali, ovvero la partecipazione a un piano concertato o a un
complotto per commettere una delle precedenti azioni; b) Crimini di
guerra: vale a dire la violazione delle leggi e degli usi di guerra.
Queste violazioni includono, senza esserne limitate, l’assassinio; il
maltrattamento o la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi
altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati o che vi si
trovano; l’assassinio o il maltrattamento di prigionieri di guerra o di
naufraghi; l’esecuzione di ostaggi; il saccheggio di beni pubblici o
privati; la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le
devastazioni non giustificate da esigenze d’ordine militare; c) Crimini
contro l’umanità: vale a dire l’assassino, lo sterminio, la riduzione in
schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso ai
danni di una qualsiasi popolazione civile, prima e durante la guerra,
ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi, quando
tali atti o persecuzioni - abbiano costituito o meno una violazione del
diritto interno del Paese dove sono state perpetrate - siano state
commesse nell’esecuzione di uno dei crimini rientranti nella competenza
del Tribunale, o in connessione con uno di siffatti crimini”.
Se non vi è nulla da aggiungere in ordine alle questioni poste dalle
disposizioni di cui alla lettera c) dell'art. 1, qualche problema
comporta l'individuazione dell'intera platea dei reati che per effetto
del richiamo di cui alla lettera d) dovrebbero rientrare nell'ambito di
applicazione della decisione-quadro. Al proposito è stato acutamente
osservato (A dir bene di Carlo Magno si andrà in galera di Mauro
Mellini) che in mancanza di espressi riferimenti al riguardo si potranno
liberamente e tranquillamente negare o minimizzare i più immani (se non
altro quanto a numero delle vittime) eccidi del secolo XX e, forse
dell'intera storia umana: quelli di milioni di kulaki in Russia e
Ucraina e di intellettuali e contadini in Cina ad opera di quei regimi
comunisti. In realtà si può osservare in contrario che l'art. 6 dello
Statuto del Tribunale internazionale militare (vulgo Tribunale di
Norimberga), richiamato dall'art 1 lettera d) della decisione-quadro,
include nella categoria dei crimini contro l'umanità gli atti inumani ai
danni di una qualsiasi popolazione civile e le persecuzioni per “motivi
politici”, oltre che “razziali e religiosi”, nelle quali categorie
possono certamente rientrare, in quanto anche politicamente motivati,
gli stermini russi e cinesi. Senza dubbio per giungere al risultato
della punibilità della loro apologia, negazione o minimizzazione
grossolana occorre attribuire al rinvio della decisione-quadro il valore
di richiamo oggettivo a tutte le figure criminose comunque indicate
nell'art. 6 in questione, considerando di natura solo processuale, in
quanto richiesto dallo Statuto unicamente ai fini della determinazione
della competenza del Tribunale militare a giudicarne, il requisito della
loro commissione “nell’esecuzione di uno dei crimini rientranti nella
competenza del Tribunale, o in connessione con uno di siffatti crimini”.
Si tratterebbe – sembra – di una interpretazione perfettamente
compatibile con le normali regole dell'ermeneutica giuridica.
La competenza giurisdizionale
Infine, pur se non strettamente connesso
con i rilievi fin qui svolti (ma un legame evidentemente esiste), va
segnalato l'art. 9, del quale per comodità di lettura si riporta il
testo: “1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per
stabilire la propria competenza giurisdizionale in relazione ai
comportamenti di cui agli articoli 1 e 2 qualora essi siano stati posti
in essere: a) interamente o in parte sul suo territorio; o b) da uno dei
suoi cittadini; o c) a vantaggio di una persona giuridica avente la sede
sociale sul suo territorio. 2. Nello stabilire la propria competenza
giurisdizionale ai sensi del paragrafo 1, lettera a), ciascuno Stato
membro adotta le misure necessarie per garantire che essa si estenda ai
casi in cui il comportamento è posto in essere mediante un sistema di
informazione e: a) l’autore pone in essere il comportamento allorché è
fisicamente presente sul suo territorio, a prescindere dal fatto che il
comportamento implichi o no l’uso di materiale ospitato su un sistema di
informazione situato sul suo territorio; b) il comportamento implica
l’uso di materiale ospitato su un sistema di informazione situato sul
suo territorio, a prescindere dal fatto che l’autore ponga in essere o
no il comportamento allorché è fisicamente presente sul suo territorio”.
E' evidente la volontà politica di allargare al massimo la potenzialità
incriminatrice delle nuove norme fino a coinvolgere anche chi neghi o
minimizzi, operando nel territorio di Stati che non attribuiscono
rilievo penale a tali comportamenti. Infine l'accenno ai “sistemi
d'informazione” prelude necessariamente a massicci interventi di
controllo su internet.
Francesco Mario Agnoli
Presidente on. Aggiunto Corte di Cassazione
Pubblicato da
Gruppo di informazione e denuncia in difesa degli articoli 21 e 33 della
Costituzione italiana
a
giovedì, gennaio 01, 2009
Link originale :
http://21e33.blogspot.com/2009/01/un-intervento-del-magistrato-francesco.html
Link a questa
pagina :
http://www.terrasantalibera.org/LibertaOpinione_FM_Agnoli.htm
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