SUMMORUM
PONTIFICUM
I Sommi
Pontefici fino ai nostri giorni ebbero costantemente cura
che la Chiesa di Cristo offrisse alla Divina Maestà un
culto degno, “a lode e gloria del Suo nome” ed “ad utilità
di tutta la sua Santa Chiesa”.
Da tempo
immemorabile, come anche per l’avvenire, è necessario
mantenere il principio secondo il quale “ogni Chiesa
particolare deve concordare con la Chiesa universale, non
solo quanto alla dottrina della fede e ai segni
sacramentali, ma anche quanto agli usi universalmente
accettati dalla ininterrotta tradizione apostolica, che
devono essere osservati non solo per evitare errori, ma
anche per trasmettere l’integrità della fede, perché la
legge della preghiera della Chiesa corrisponde alla sua
legge di fede”[1].
Tra i
Pontefici che ebbero tale doverosa cura eccelle il nome di
san Gregorio Magno, il quale si adoperò perché ai nuovi
popoli dell’Europa si trasmettesse sia la fede cattolica
che i tesori del culto e della cultura accumulati dai
Romani nei secoli precedenti. Egli comandò che fosse
definita e conservata la forma della sacra Liturgia,
riguardante sia il Sacrificio della Messa sia l’Ufficio
Divino, nel modo in cui si celebrava nell’Urbe. Promosse
con massima cura la diffusione dei monaci e delle monache,
che operando sotto la regola di san Benedetto, dovunque
unitamente all’annuncio del Vangelo illustrarono con la
loro vita la salutare massima della Regola: “Nulla venga
preposto all’opera di Dio” (cap. 43). In tal modo la sacra
Liturgia celebrata secondo l’uso romano arricchì non solo
la fede e la pietà, ma anche la cultura di molte
popolazioni. Consta infatti che la liturgia latina della
Chiesa nelle varie sue forme, in ogni secolo dell’età
cristiana, ha spronato nella vita spirituale numerosi
Santi e ha rafforzato tanti popoli nella virtù di
religione e ha fecondato la loro pietà.
Molti
altri Romani Pontefici, nel corso dei secoli, mostrarono
particolare sollecitudine a che la sacra Liturgia
espletasse in modo più efficace questo compito: tra essi
spicca s. Pio V, il quale sorretto da grande zelo
pastorale, a seguito dell’esortazione del Concilio di
Trento, rinnovò tutto il culto della Chiesa, curò
l’edizione dei libri liturgici, emendati e “rinnovati
secondo la norma dei Padri” e li diede in uso alla Chiesa
latina.
Tra i
libri liturgici del Rito romano risalta il Messale Romano,
che si sviluppò nella città di Roma, e col passare dei
secoli a poco a poco prese forme che hanno grande
somiglianza con quella vigente nei tempi più recenti.
“Fu questo
il medesimo obbiettivo che seguirono i Romani Pontefici
nel corso dei secoli seguenti assicurando l’aggiornamento
o definendo i riti e i libri liturgici, e poi, all’inizio
di questo secolo, intraprendendo una riforma generale”[2].
Così agirono i nostri Predecessori Clemente VIII, Urbano
VIII, san Pio X[3],
Benedetto XV, Pio XII e il B. Giovanni XXIII.
Nei tempi
più recenti, il Concilio Vaticano II espresse il desiderio
che la dovuta rispettosa riverenza nei confronti del culto
divino venisse ancora rinnovata e fosse adattata alle
necessità della nostra età. Mosso da questo desiderio, il
nostro Predecessore, il Sommo Pontefice Paolo VI, nel 1970
per la Chiesa latina approvò i libri liturgici riformati e
in parte rinnovati. Essi, tradotti nelle varie lingue del
mondo, di buon grado furono accolti da Vescovi, sacerdoti
e fedeli. Giovanni Paolo II rivide la terza edizione
tipica del Messale Romano. Così i Romani Pontefici hanno
operato “perché questa sorta di edificio liturgico [...]
apparisse nuovamente splendido per dignità e armonia”[4].
Ma in
talune regioni non pochi fedeli aderirono e continuano ad
aderire con tanto amore ed affetto alle antecedenti forme
liturgiche, le quali avevano imbevuto così profondamente
la loro cultura e il loro spirito, che il Sommo Pontefice
Giovanni Paolo II, mosso dalla cura pastorale nei
confronti di questi fedeli, nell’anno 1984 con lo speciale
indulto “Quattuor abhinc annos”, emesso dalla
Congregazione per il Culto Divino, concesse la facoltà di
usare il Messale Romano edito dal B. Giovanni XXIII
nell’anno 1962; nell’anno 1988 poi Giovanni Paolo II di
nuovo con la Lettera Apostolica
Ecclesia
Dei”, data in forma di Motu proprio,
esortò i Vescovi ad usare largamente e generosamente tale
facoltà in favore di tutti i fedeli che lo richiedessero.
A seguito
delle insistenti preghiere di questi fedeli, a lungo
soppesate già dal Nostro Predecessore Giovanni Paolo II, e
dopo aver ascoltato Noi stessi i Padri Cardinali nel
Concistoro tenuto il 22 marzo 2006, avendo riflettuto
approfonditamente su ogni aspetto della questione, dopo
aver invocato lo Spirito Santo e contando sull’aiuto di
Dio, con la presente Lettera Apostolica stabiliamo quanto
segue:

Art. 1.
Il Messale Romano promulgato da Paolo VI è la espressione
ordinaria della “lex orandi” (“legge della
preghiera”) della Chiesa cattolica di rito latino.
Tuttavia il Messale Romano promulgato da S. Pio V e
nuovamente edito dal B. Giovanni XXIII deve venir
considerato come espressione straordinaria della stessa “lex
orandi” e deve essere tenuto nel debito onore per il
suo uso venerabile e antico. Queste due espressioni della
“lex orandi” della Chiesa non porteranno in alcun
modo a una divisione nella “lex credendi” (“legge
della fede”) della Chiesa; sono infatti due usi dell’unico
rito romano.
Perciò è lecito celebrare il Sacrificio della Messa
secondo l’edizione tipica del Messale Romano promulgato
dal B. Giovanni XXIII nel 1962 e mai abrogato, come forma
straordinaria della Liturgia della Chiesa. Le condizioni
per l’uso di questo Messale stabilite dai documenti
anteriori “Quattuor abhinc annos” e “Ecclesia
Dei”, vengono sostituite come segue:
Art. 2.
Nelle Messe celebrate senza il popolo, ogni sacerdote
cattolico di rito latino, sia secolare sia religioso, può
usare o il Messale Romano edito dal beato Papa Giovanni
XXIII nel 1962, oppure il Messale Romano promulgato dal
Papa Paolo VI nel 1970, e ciò in qualsiasi giorno,
eccettuato il Triduo Sacro. Per tale celebrazione secondo
l’uno o l’altro Messale il sacerdote non ha bisogno di
alcun permesso, né della Sede Apostolica, né del suo
Ordinario.
Art. 3.
Le comunità degli Istituti di vita consacrata e delle
Società di vita apostolica, di diritto sia pontificio sia
diocesano, che nella celebrazione conventuale o
“comunitaria” nei propri oratori desiderano celebrare la
Santa Messa secondo l’edizione del Messale Romano
promulgato nel 1962, possono farlo. Se una singola
comunità o un intero Istituto o Società vuole compiere
tali celebrazioni spesso o abitualmente o permanentemente,
la cosa deve essere decisa dai Superiori maggiori a norma
del diritto e secondo le leggi e gli statuti particolari.
Art. 4.
Alle celebrazioni della Santa Messa di cui sopra all’art.
2, possono essere ammessi – osservate le norme del diritto
– anche i fedeli che lo chiedessero di loro spontanea
volontà.
Art. 5.
§ 1. Nelle parrocchie, in cui esiste stabilmente un gruppo
di fedeli aderenti alla precedente tradizione liturgica,
il parroco accolga volentieri le loro richieste per la
celebrazione della Santa Messa secondo il rito del Messale
Romano edito nel 1962. Provveda a che il bene di questi
fedeli si armonizzi con la cura pastorale ordinaria della
parrocchia, sotto la guida del Vescovo a norma del can.
392, evitando la discordia e favorendo l’unità di tutta la
Chiesa.
§ 2. La celebrazione secondo il Messale del B. Giovanni
XXIII può aver luogo nei giorni feriali; nelle domeniche e
nelle festività si può anche avere una celebrazione di tal
genere.
§ 3. Per i fedeli e i sacerdoti che lo chiedono, il
parroco permetta le celebrazioni in questa forma
straordinaria anche in circostanze particolari, come
matrimoni, esequie o celebrazioni occasionali, ad esempio
pellegrinaggi.
§ 4. I sacerdoti che usano il Messale del B. Giovanni
XXIII devono essere idonei e non giuridicamente impediti.
§ 5. Nelle chiese che non sono parrocchiali né
conventuali, è compito del Rettore della chiesa concedere
la licenza di cui sopra.
Art. 6.
Nelle Messe celebrate con il popolo secondo il Messale del
B. Giovanni XXIII, le letture possono essere proclamate
anche nella lingua vernacola, usando le edizioni
riconosciute dalla Sede Apostolica.
Art. 7.
Se un gruppo di fedeli laici fra quelli di cui all’art. 5
§ 1 non abbia ottenuto soddisfazione alle sue richieste da
parte del parroco, ne informi il Vescovo diocesano. Il
Vescovo è vivamente pregato di esaudire il loro desiderio.
Se egli non può provvedere per tale celebrazione, la cosa
venga riferita alla Commissione Pontificia “Ecclesia
Dei”.
Art. 8.
Il Vescovo, che desidera rispondere a tali richieste di
fedeli laici, ma per varie cause è impedito di farlo, può
riferire la questione alla Commissione “Ecclesia Dei”,
perché gli offra consiglio e aiuto.
Art. 9
§ 1. Il parroco, dopo aver considerato tutto attentamente,
può anche concedere la licenza di usare il rituale più
antico nell’amministrazione dei sacramenti del Battesimo,
del Matrimonio, della Penitenza e dell’Unzione degli
infermi, se questo consiglia il bene delle anime.
§ 2. Agli Ordinari viene concessa la facoltà di celebrare
il sacramento della Confermazione usando il precedente
antico Pontificale Romano, qualora questo consigli il bene
delle anime.
§ 3. Ai chierici costituiti “in sacris” è lecito
usare il Breviario Romano promulgato dal B. Giovanni XXIII
nel 1962.
Art. 10.
L’Ordinario del luogo, se lo riterrà opportuno, potrà
erigere una parrocchia personale a norma del can. 518 per
le celebrazioni secondo la forma più antica del rito
romano, o nominare un cappellano, osservate le norme del
diritto.
Art. 11.
La Pontificia Commissione “Ecclesia Dei”, eretta da
Giovanni Paolo II nel 1988[5],
continua ad esercitare il suo compito.
Tale Commissione abbia la forma, i compiti e le norme, che
il Romano Pontefice le vorrà attribuire.
Art. 12.
La stessa Commissione, oltre alle facoltà di cui già gode,
eserciterà l’autorità della Santa Sede vigilando sulla
osservanza e l’applicazione di queste disposizioni.
Tutto ciò che da Noi è stato stabilito con questa Lettera
Apostolica data a modo di Motu proprio, ordiniamo
che sia considerato come “stabilito e decretato” e da
osservare dal giorno 14 settembre di quest’anno, festa
dell’Esaltazione della Santa Croce, nonostante tutto ciò
che possa esservi in contrario.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 7 luglio 2007, anno
terzo del nostro Pontificato.

BENEDICTUS
PP. XVI
[1]
Ordinamento generale del Messale Romano, 3a
ed., 2002, n. 397.
[2]
Giovanni Paolo II, Lett. ap.
Vicesimus quintus annus,
4 dicembre 1988, 3: AAS 81 (1989), 899.
[3]
Ibid.
[4]
S. Pio X, Lett. ap. Motu propio data, Abhinc duos annos,
23 ottobre 1913: AAS 5 (1913), 449-450; cfr
Giovanni Paolo II, lett. ap.
Vicesimus quintus annus,
n. 3: AAS 81 (1989), 899.
[5]
Cfr Ioannes Paulus II, Lett. ap. Motu proprio data
Ecclesia Dei,
2 luglio 1988, 6: AAS 80 (1988), 1498.
LETTERA DI
PRESENTAZIONE AI VESCOVI
Cari
Fratelli nell’Episcopato,
con grande fiducia e speranza metto
nelle vostre mani di Pastori il testo di
una nuova Lettera Apostolica "Motu
Proprio data" sull’uso della liturgia
romana anteriore alla riforma effettuata
nel 1970. Il documento è frutto di
lunghe riflessioni, di molteplici
consultazioni e di preghiera.
Notizie e giudizi fatti senza
sufficiente informazione hanno creato
non poca confusione. Ci sono reazioni
molto divergenti tra loro che vanno da
un’accettazione gioiosa ad
un’opposizione dura, per un progetto il
cui contenuto in realtà non era
conosciuto.
A questo documento si opponevano più
direttamente due timori, che vorrei
affrontare un po’ più da vicino in
questa lettera.
In primo luogo, c’è il timore che qui
venga intaccata l’Autorità del Concilio
Vaticano II e che una delle sue
decisioni essenziali – la riforma
liturgica – venga messa in dubbio. Tale
timore è infondato. Al riguardo bisogna
innanzitutto dire che il Messale,
pubblicato da Paolo VI e poi riedito in
due ulteriori edizioni da Giovanni Paolo
II, ovviamente è e rimane la forma
normale – la forma ordinaria –
della Liturgia Eucaristica. L’ultima
stesura del Missale Romanum,
anteriore al Concilio, che è stata
pubblicata con l’autorità di Papa
Giovanni XXIII nel 1962 e utilizzata
durante il Concilio, potrà, invece,
essere usata come forma
extraordinaria della Celebrazione
liturgica. Non è appropriato parlare di
queste due stesure del Messale Romano
come se fossero "due Riti". Si tratta,
piuttosto, di un uso duplice dell’unico
e medesimo Rito.
Quanto all’uso del Messale del 1962,
come forma extraordinaria della
Liturgia della Messa, vorrei attirare
l’attenzione sul fatto che questo
Messale non fu mai giuridicamente
abrogato e, di conseguenza, in linea di
principio, restò sempre permesso. Al
momento dell’introduzione del nuovo
Messale, non è sembrato necessario di
emanare norme proprie per l’uso
possibile del Messale anteriore.
Probabilmente si è supposto che si
sarebbe trattato di pochi casi singoli
che si sarebbero risolti, caso per caso,
sul posto. Dopo, però, si è presto
dimostrato che non pochi rimanevano
fortemente legati a questo uso del Rito
romano che, fin dall’infanzia, era per
loro diventato familiare. Ciò avvenne,
innanzitutto, nei Paesi in cui il
movimento liturgico aveva donato a molte
persone una cospicua formazione
liturgica e una profonda, intima
familiarità con la forma anteriore della
Celebrazione liturgica. Tutti sappiamo
che, nel movimento guidato
dall’Arcivescovo Lefebvre, la fedeltà al
Messale antico divenne un contrassegno
esterno; le ragioni di questa
spaccatura, che qui nasceva, si
trovavano però più in profondità. Molte
persone, che accettavano chiaramente il
carattere vincolante del Concilio
Vaticano II e che erano fedeli al Papa e
ai Vescovi, desideravano tuttavia anche
ritrovare la forma, a loro cara, della
sacra Liturgia; questo avvenne anzitutto
perché in molti luoghi non si celebrava
in modo fedele alle prescrizioni del
nuovo Messale, ma esso addirittura
veniva inteso come un’autorizzazione o
perfino come un obbligo alla creatività,
la quale portò spesso a deformazioni
della Liturgia al limite del
sopportabile. Parlo per esperienza,
perché ho vissuto anch’io quel periodo
con tutte le sue attese e confusioni. E
ho visto quanto profondamente siano
state ferite, dalle deformazioni
arbitrarie della Liturgia, persone che
erano totalmente radicate nella fede
della Chiesa.
Papa Giovanni Paolo II si vide, perciò,
obbligato a dare, con il Motu Proprio
"Ecclesia Dei" del 2 luglio 1988, un
quadro normativo per l’uso del Messale
del 1962, che però non conteneva
prescrizioni dettagliate, ma faceva
appello, in modo più generale, alla
generosità dei Vescovi verso le "giuste
aspirazioni" di quei fedeli che
richiedevano quest’uso del Rito romano.
In quel momento il Papa voleva, così,
aiutare soprattutto la Fraternità San
Pio X a ritrovare la piena unità con il
Successore di Pietro, cercando di
guarire una ferita sentita sempre più
dolorosamente. Purtroppo questa
riconciliazione finora non è riuscita;
tuttavia una serie di comunità hanno
utilizzato con gratitudine le
possibilità di questo Motu Proprio.
Difficile è rimasta, invece, la
questione dell’uso del Messale del 1962
al di fuori di questi gruppi, per i
quali mancavano precise norme
giuridiche, anzitutto perché spesso i
Vescovi, in questi casi, temevano che
l’autorità del Concilio fosse messa in
dubbio. Subito dopo il Concilio Vaticano
II si poteva supporre che la richiesta
dell’uso del Messale del 1962 si
limitasse alla generazione più anziana
che era cresciuta con esso, ma nel
frattempo è emerso chiaramente che anche
giovani persone scoprono questa forma
liturgica, si sentono attirate da essa e
vi trovano una forma, particolarmente
appropriata per loro, di incontro con il
Mistero della Santissima Eucaristia.
Così è sorto un bisogno di un
regolamento giuridico più chiaro che, al
tempo del Motu Proprio del 1988, non era
prevedibile; queste Norme intendono
anche liberare i Vescovi dal dover
sempre di nuovo valutare come sia da
rispondere alle diverse situazioni.
In secondo luogo, nelle discussioni
sull’atteso Motu Proprio, venne espresso
il timore che una più ampia possibilità
dell’uso del Messale del 1962 avrebbe
portato a disordini o addirittura a
spaccature nelle comunità parrocchiali.
Anche questo timore non mi sembra
realmente fondato. L’uso del Messale
antico presuppone una certa misura di
formazione liturgica e un accesso alla
lingua latina; sia l’una che l’altra non
si trovano tanto di frequente. Già da
questi presupposti concreti si vede
chiaramente che il nuovo Messale
rimarrà, certamente, la forma ordinaria
del Rito Romano, non soltanto a causa
della normativa giuridica, ma anche
della reale situazione in cui si trovano
le comunità di fedeli.
È vero che non mancano esagerazioni e
qualche volta aspetti sociali
indebitamente vincolati all’attitudine
di fedeli legati all’antica tradizione
liturgica latina. La vostra carità e
prudenza pastorale sarà stimolo e guida
per un perfezionamento. Del resto le due
forme dell’uso del Rito Romano possono
arricchirsi a vicenda: nel Messale
antico potranno e dovranno essere
inseriti nuovi santi e alcuni dei nuovi
prefazi. La Commissione "Ecclesia Dei"
in contatto con i diversi enti dedicati
all’ "usus antiquior" studierà le
possibilità pratiche. Nella celebrazione
della Messa secondo il Messale di Paolo
VI potrà manifestarsi, in maniera più
forte di quanto non lo è spesso finora,
quella sacralità che attrae molti
all’antico uso. La garanzia più sicura
che il Messale di Paolo VI possa unire
le comunità parrocchiali e venga da loro
amato consiste nel celebrare con grande
riverenza in conformità alle
prescrizioni; ciò rende visibile la
ricchezza spirituale e la profondità
teologica di questo Messale.
Sono giunto, così, a quella ragione
positiva che mi ha motivato ad
aggiornare mediante questo Motu Proprio
quello del 1988. Si tratta di giungere
ad una riconciliazione interna nel seno
della Chiesa. Guardando al passato, alle
divisioni che nel corso dei secoli hanno
lacerato il Corpo di Cristo, si ha
continuamente l’impressione che, in
momenti critici in cui la divisione
stava nascendo, non è stato fatto il
sufficiente da parte dei responsabili
della Chiesa per conservare o
conquistare la riconciliazione e
l’unità; si ha l’impressione che le
omissioni nella Chiesa abbiano avuto una
loro parte di colpa nel fatto che queste
divisioni si siano potute consolidare.
Questo sguardo al passato oggi ci impone
un obbligo: fare tutti gli sforzi,
affinché a tutti quelli che hanno
veramente il desiderio dell’unità, sia
reso possibile di restare in quest’unità
o di ritrovarla nuovamente. Mi viene in
mente una frase della Seconda Lettera ai
Corinzi, dove Paolo scrive: "La nostra
bocca vi ha parlato francamente,
Corinzi, e il nostro cuore si è tutto
aperto per voi. Non siete davvero allo
stretto in noi; è nei vostri cuori
invece che siete allo stretto… Rendeteci
il contraccambio, aprite anche voi il
vostro cuore!" (2 Cor 6,11–13).
Paolo lo dice certo in un altro
contesto, ma il suo invito può e deve
toccare anche noi, proprio in questo
tema. Apriamo generosamente il nostro
cuore e lasciamo entrare tutto ciò a cui
la fede stessa offre spazio.
Non c’è nessuna contraddizione tra l’una
e l’altra edizione del Missale
Romanum. Nella storia della Liturgia
c’è crescita e progresso, ma nessuna
rottura. Ciò che per le generazioni
anteriori era sacro, anche per noi resta
sacro e grande, e non può essere
improvvisamente del tutto proibito o,
addirittura, giudicato dannoso. Ci fa
bene a tutti conservare le ricchezze che
sono cresciute nella fede e nella
preghiera della Chiesa, e di dar loro il
giusto posto. Ovviamente per vivere la
piena comunione anche i sacerdoti delle
Comunità aderenti all’uso antico non
possono, in linea di principio,
escludere la celebrazione secondo i
libri nuovi. Non sarebbe infatti
coerente con il riconoscimento del
valore e della santità del nuovo rito
l’esclusione totale dello stesso.
In conclusione, cari Confratelli, mi sta
a cuore sottolineare che queste nuove
norme non diminuiscono in nessun modo la
vostra autorità e responsabilità, né
sulla liturgia né sulla pastorale dei
vostri fedeli. Ogni Vescovo, infatti, è
il moderatore della liturgia nella
propria diocesi (cfr. Sacrosanctum
Concilium, n. 22: "Sacrae Liturgiae
moderatio ab Ecclesiae auctoritate unice
pendet quae quidem est apud Apostolicam
Sedem et, ad normam iuris, apud
Episcopum").
Nulla si toglie quindi all’autorità del
Vescovo il cui ruolo, comunque, rimarrà
quello di vigilare affinché tutto si
svolga in pace e serenità. Se dovesse
nascere qualche problema che il parroco
non possa risolvere, l’Ordinario locale
potrà sempre intervenire, in piena
armonia, però, con quanto stabilito
dalle nuove norme del Motu Proprio.
Inoltre, vi invito, cari Confratelli, a
scrivere alla Santa Sede un resoconto
sulle vostre esperienze, tre anni dopo
l’entrata in vigore di questo Motu
Proprio. Se veramente fossero venute
alla luce serie difficoltà, potranno
essere cercate vie per trovare rimedio.
Cari Fratelli, con animo grato e
fiducioso, affido al vostro cuore di
Pastori queste pagine e le norme del
Motu Proprio. Siamo sempre memori delle
parole dell’Apostolo Paolo dirette ai
presbiteri di Efeso: "Vegliate su voi
stessi e su tutto il gregge, in mezzo al
quale lo Spirito Santo vi ha posti come
Vescovi a pascere la Chiesa di Dio, che
egli si è acquistata con il suo sangue"
(Atti 20,28).
Affido alla potente intercessione di
Maria, Madre della Chiesa, queste nuove
norme e di cuore imparto la mia
Benedizione Apostolica a Voi, cari
Confratelli, ai parroci delle vostre
diocesi, e a tutti i sacerdoti, vostri
collaboratori, come anche a tutti i
vostri fedeli.
Dato presso San Pietro, il 7 luglio 2007
BENEDICTUS PP. XVI